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Dal Discorso del Santo Padre per l'inaugurazione dell'anno giudiziario
alla Rota Romana, 28 febbraio 2002
Fra tali iniziative non possono mancare quelle rivolte al
riconoscimento pubblico del matrimonio indissolubile negli ordinamenti
giuridici civili (cfr Lettera alle famiglie, n. 17).
All'opposizione decisa a tutte le misure legali e amministrative che
introducano il divorzio o che equiparino al matrimonio le unioni di fatto,
perfino quelle omosessuali, si deve accompagnare un atteggiamento
propositivo, mediante provvedimenti giuridici tendenti a migliorare
il riconoscimento sociale del vero matrimonio nell'ambito degli
ordinamenti che purtroppo ammettono il divorzio.
D'altra parte, gli operatori del diritto in campo civile devono
evitare di essere personalmente coinvolti in quanto possa implicare una
cooperazione al divorzio. Per i giudici ciò può risultare
difficile, poiché gli ordinamenti non riconoscono un'obiezione di
coscienza per esimerli dal sentenziare. Per gravi e proporzionati motivi
essi possono pertanto agire secondo i principi tradizionali della
cooperazione materiale al male. Ma anch'essi devono trovare mezzi
efficaci per favorire le unioni matrimoniali, soprattutto mediante
un'opera di conciliazione saggiamente condotta.
Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare
l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia
com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso
quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla
rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che
solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato
ordinamento (cfr
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383). In questo modo, con
la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano
crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone,
ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque
interesse.
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