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I.
Le regole generali
Art. 1 – Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con
dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni
comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di
disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.
Art. 2 – Rapporti con i cittadini e
con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il
magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della
personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione,
segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente
sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il
magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi
personali.
Art. 3 – Doveri di operosità e di
aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed
operosità.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio
professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle
sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
Art. 4 – Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le
risorse d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione
istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione,
nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Art. 5 –
Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non
istituzionali.
Il magistrato non utilizza indebitamente le
informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o
richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua
segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di
essi.
Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di
comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie
attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza
su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di
dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire
la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di
cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini,
evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi
personali riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di
manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai
giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.
Art. 7 – Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce ad associazioni che
richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano
la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
II. Indipendenza,
imparzialità, correttezza
Art. 8 – L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente
esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità
e di indipendenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere
partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue
funzioni o comunque appannarne l’immagine.
Non accetta incarichi né espleta attività che
ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che
per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano
comunque condizionarne l’indipendenza.
Art. 9 – L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona,
senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia,
di razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere
effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i
pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e
valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle
norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua
immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine
valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile
astensione per gravi ragioni di opportunità.
Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere
benefici o privilegi.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a
trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non
si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione,
né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non
corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti
promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di
incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza;
mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da
ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale
amministrativo e di tutti i collaboratori.
III.
La condotta nell’esercizio delle
funzioni
Art. 11 – La condotta nel processo
Nell’esercizio delle sue funzioni, il
magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività,
osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio,
evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni
chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di
quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni
degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per
esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle
leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo
scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la
reputazione delle persone.
Art. 12
– La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità
di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in
considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la
segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno
svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le
altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie
convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento
professionale e personale. Nel redigere la motivazione dei provvedimenti
collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella
camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti
prospettati dalle parti. Non sollecita né riceve notizie informali nei
procedimenti da lui trattati. Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e
nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone
estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni
sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori,
ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione –
sui soggetti coinvolti nel processo.
Art. 13
– La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità
nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca
della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore
dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio
dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone
delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione
del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla
professionalità del giudice e dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue
decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in
corso.
Art. 14
– I doveri del dirigenti
Il magistrato dirigenti dell’ufficio
giudiziario cura l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse
personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior
risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve
garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici
pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna
istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità
del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed
equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni
interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che si
verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la
responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti
dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o
amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti
necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere
disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del
personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri,
per impedire comportamenti scorretti.
Redige con serenità, completezza e oggettività
i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente
collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati, con il
Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio
da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del
caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice
naturale.
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