ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
LA
RIFORMA DELLE PROMOZIONI IN MAGISTRATURA
Roma
1965
(omissis)
3.
DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SOLO PER FUNZIONI
Le istanze dei
magistrati, in tema di riforma delle promozioni, non possono essere
comprese se non abbandonando il tradizionale modo di equiparare il
giudice a qualsiasi dipendente della pubblica Amministrazione, e di
trasferire nell'Ordine giudiziario gli stessi criteri, essenzialmente
gerarchici, che regolano la carriera dei dipendenti medesimi.
Questa
equiparazione dipende dal fatto che i magistrati, pur tra loro
organicamente riuniti in un Ordine formalmente indipendente, conservano,
per una ragione consuetudinaria che risale ad epoche anteriori a quella
in cui si è affermato il principio della divisione dei poteri, lo
status degli impiegati statali e, come tali, sono soggetti ad una
disciplina che, ancora recentemente, faceva capo ai poteri
amministrativi del Ministro Guardasigilli.
Trattasi di una
posizione ibrida che non sembra compatibile con la distinzione formale
dei poteri, la quale, applicata nel suo rigore, dovrebbe condurre ad una
netta differenziazione dello status giuridico degli appartenenti
all'Ordine giudiziario, rispetto a quello degli impiegati della pubblica
Amministrazione.
Il problema di
tale differenziazione si pone come un problema di ordine costituzionale
e, più specificatamente, come un problema di attuazione della
Costituzione.
Esso è stato, per
vero, avvertito come tale nei più recenti interventi legislativi,
attraverso i quali si è pervenuto alla costituzione e alla
determinazione delle funzioni del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Questi interventi
hanno trasferito a tale Organo i poteri inerenti all'assunzione,
all'assegnazione, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati. Ma rimane ancora irresoluto un problema altrettanto
essenziale: quello dell'ordinamento interno della Magistratura, sul
quale è mancato qualsiasi intervento legislativo idoneo ad assicurare
all'Ordine giudiziario la particolare posizione che la Costituzione gli
ha riconosciuto.
A questo scopo è necessario precisare che la
Carta costituzionale ha dettato per la Magistratura principi del tutto
diversi da quelli propri dei dipendenti della pubblica Amministrazione.
Tali principi sono
fondati sulla peculiare natura della funzione del giudicare la quale
importa, a qualsiasi livello, una prestazione non distinguibile per
gradi o per diversità di attitudini richieste, come, invece, avviene
nelle carriere amministrative nelle quali il superiore gerarchico
acquista la figura del « preposto » ed ha funzioni di vigilanza, oltre
che intrinsecamente di maggiore responsabilità.
Su tali premesse i
magistrati invocano il rinnovamento dei criteri che debbono governare il
loro stato giuridico, nel senso che va abolita l'attuale struttura
burocratica dell'Ordine giudiziario.
L'Associazione
Nazionale Magistrati, facendosi interprete di queste aspirazioni, ha
avanzato, nei suoi congressi ed in altri recenti convegni, ripetute
istanze per l'attuazione legislativa del principio programmatico
costituzionale che « i magistrati si distinguono tra loro soltanto per
diversità di funzioni » (art. 107 comma terzo).
Tale principio
postula, invero, che fra i magistrati non deve esserci differenza di
grado, ma soltanto di funzione, ai fini della loro indipendenza, e che
l'esigenza dei diversi gradi di giurisdizione non può inquadrarsi in
un ordinamento gerarchico della Giustizia.
I successivi gradi di giurisdizione
costituiscono, infatti, una garanzia solo quando il sistema del riesame,
diretto ad evitare gli errori attraverso il principio della posteriore
prevalenza, sia inquadrato in un ordinamento non gerarchico.
I giudizi di impugnazione possono, cioè, costituire una garanzia
contro gli errori giudiziari, solo in quanto basati sul principio che il
riesame (totale o parziale) della causa, deve essere fatto da giudici
posti sullo stesso piano morale e giuridico dei primi giudici.
Se, invece, il
riesame è affidato a giudici di grado superiore, secondo un ordinamento
gerarchico della Giustizia, analogo all'ordinamento gerarchico
dell'Amministrazione, allora il giudice gerarchicamente inferiore,
anziché procedere alla decisione in base alla sua intelligenza ed alla
sua coscienza, cercherà di anticipare la decisione del giudice
dell'impugnativa, rendendo inutile l'impugnativa stessa e svuotando
l'esigenza dei diversi gradi di giurisdizione.
E’ pertanto,
imprescindibile la necessità di non far coincidere l'esercizio di
funzioni superiori (nell'ordine della gerarchia processuale), ma non
diverse sul piano ontologico, con una progressione che denota l'esistenza
di una carriera.
L'Ordine
giudiziario deve, cioè, essere liberato dal concetto che all'esercizio
di funzioni superiori nel senso sopradetto, debba coincidere una
posizione gerarchica sovraordinata, poiché con tale sistema il precetto
costituzionale resterebbe del tutto inoperante.
Una volta
affermata la inesistenza di una gerarchia nell'ambito del corpo dei
magistrati, dovrebbe apparire del tutto naturale l'abolizione di ogni
sistema di promozione il quale implichi una valutazione comparativa e
ponga, quindi, gli interessati in quella condizione di disagio che si
accompagna necessariamente alla comparazione.
(omissis)
L'ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Convocata il
26 aprile 1962, per iniziativa del Primo Presidente,
d'intesa col Procuratore Generale, si è riunita in Assemblea Generale
la Corte Suprema di Cassazione.
L'adunanza è stata presieduta dal Primo
Presidente, S. E. Silvio Tavolaro, con l'intervento del Procuratore
Generale, S. E. Mario Comucci.
L'ordine del giorno, approvato per acclamazione, è del
seguente tenore:
La Corte Suprema dì Cassazione
riunita in Assemblea Generale a termini degli
artt. 93 e segg dell'ordinamento giudiziario;
preso atto che sono in corso davanti al Parlamento i
lavori per la elaborazione di una riforma del sistema delle promozioni
in Magistratura;
rilevato che su
una materia di tanta importanza è preciso dovere della Corte Suprema di
Cassazione manifestare il suo pensiero, che si ispira alle reali
esigenze del funzionamento del Supremo Consesso;
richiamate le deliberazioni adottate sulla materia stessa
nella precedente Assemblea Generale del 26 aprile 1957 (in Foro It.
1957, IV, 103, Ricciotti, La giustizia in castigo,Roma 1969, 131).
considerato
che gli Organi di Giurisdizione - ed in
particolare la Suprema Corte di Cassazione - hanno bisogno, per ragioni
di efficienza e di prestigio, di Magistrati altamente qualificati per
sapere, carattere, e maturità professionale, i quali si siano
notevolmente distinti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
che un generale
livellamento della carriera dei Magistrati con progressione fondata
soltanto su scrutini di anzianità apporterebbe conseguenze dannose all'
Amministrazione della Giustizia, abbassando il tono dei Collegi
giudicanti e favorendo la fuga dei migliori elementi verso altre
carriere;
che il sistema
degli scrutini, a prescindere dalla possibilità di attuazione di altri
sistemi, in tanto può rispondere all'esistenza della selezione, in
quanto sia opportunamente graduato e differenziato;
esprime il voto
che la nuova legge
sulle, promozioni adotti un sistema articolato di selezione, che,
contemperando le esigenze della media dei magistrati con la necessità
che alle funzioni più elevate siano chiamati gli elementi che realmente
eccellono, dia modo dì identificare con anticipazione tali elementi,
attraverso un vaglio rigoroso.
Il verbale della
seduta è pubblicata sulla Rassegna dei Magistrati del 1962 (p 311 e
segg.). Ad essa parteciparono 25
presidenti di sezione (su 32) 88 consiglieri della Corte (su 105), tutti
i 5 avvocati generali 16 sostituti procuratori generali (su 21).
assai
simile era l'ordine del giorno approvato da analoga Assemblea il 26 aprile 1957 e che riprendiamo dal libro di Ricciotti.
L'ordine
del giorno affermava
« Che, nell'unità e nell’identità del potere
giurisdizionale, la differenza di funzioni distingue tuttavia tra loro i
magistrati, pur nell'indipendenza piena del loro ministero (art. 107
Costituzione);
che tale distinzione, corrispondente all'ordinamento
processuale, non può non determinare, nell'ambito della magistratura,
una scala di valori, la quale implica un progressivo perfezionamento
tecnico professionale per le funzioni più elevate, maturato attraverso
l'esperienza;
che con tale scala di valori è incompatibile ogni forma
di livellamento contrastante altresì con l'articolo 105 della
Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore la complessa
valutazione relativa all'avanzamento dei magistrati, escludendo così
una progressione meccanica per il mero decorso del tempo »; ed
auspicava
« che possa elaborarsi un appropriato sistema di
selezione che, accertando nel miglior modo le doti di preparazione, di
maturità professionale e di carattere dei magistrati, li sottragga, per
quanto possibile, all'ansia ricorrente delle prove con l'adozione di
criteri di valutazione più concentrati sulla personalità complessiva,
sul comportamento e sul contributo effettivo di qualificato lavoro dei
giudici »".
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