LA  CARRIERA DEL GIUDICE

Per illustrare le differenti posizioni sulla riforma della carriera dei magistrati pubblichiamo un estratto dal documento presentato nel 1965 dalla Associazione Nazionale Magistrati (che propugna la abolizione della carriera) e l’ordine del giorno 26 aprile 1962 della Assemblea della Corte di Cassazione (che la difende). Spieghiamo inoltre cosa sia la "assemblea generale" della Corte di Cassazione.

Emergono dai documenti in questioni due concezione chiare e contrapposte: per la ANM non esistono funzioni “più importanti”; per i consiglieri della Cassazione esiste una funzione “più importante” (appunto la cassazione), ove debbono accedere “gli elementi che realmente eccellono, identificati con anticipazione, attraverso un vaglio rigoroso” (cioè un esame).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

LA RIFORMA DELLE PROMOZIONI IN MAGISTRATURA

Roma 1965

 (omissis)

 3. DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SOLO PER FUNZIONI

 Le istanze dei magistrati, in tema di riforma delle promozioni, non possono essere comprese se non abbandonando il tradizionale modo di equiparare il giudice a qualsiasi dipendente della pubblica Amministrazione, e di trasferire nell'Ordine giudiziario gli stessi criteri, essenzialmente gerarchici, che regolano la carriera dei dipendenti medesimi.

Questa equiparazione dipende dal fatto che i magistrati, pur tra loro organicamente riuniti in un Ordine formalmente indipendente, conservano, per una ragione consuetudinaria che risale ad epoche anteriori a quella in cui si è affermato il principio della divisione dei poteri, lo status degli impiegati statali e, come tali, sono soggetti ad una disciplina che, ancora recentemente, faceva capo ai poteri amministrativi del Ministro Guardasigilli.

 

Trattasi di una posizione ibrida che non sembra compatibile con la distinzione formale dei poteri, la quale, applicata nel suo rigore, dovrebbe condurre ad una netta differenziazione dello status giuridico degli appartenenti all'Ordine giudiziario, rispetto a quello degli impiegati della pubblica Amministrazione.

 Il problema di tale differenziazione si pone come un problema di ordine costituzionale e, più specificatamente, come un problema di attuazione della Costituzione.

 Esso è stato, per vero, avvertito come tale nei più recenti interventi legislativi, attraverso i quali si è pervenuto alla costituzione e alla determinazione delle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

 Questi interventi hanno trasferito a tale Organo i poteri inerenti all'assunzione, all'assegnazione, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati.  Ma rimane ancora irresoluto un problema altrettanto essenziale: quello dell'ordinamento interno della Magistratura, sul quale è mancato qualsiasi intervento legislativo idoneo ad assicurare all'Ordine giudiziario la particolare posizione che la Costituzione gli ha riconosciuto.

A questo scopo è necessario precisare che la Carta costituzionale ha dettato per la Magistratura principi del tutto diversi da quelli propri dei dipendenti della pubblica Amministrazione.

 Tali principi sono fondati sulla peculiare natura della funzione del giudicare la quale importa, a qualsiasi livello, una prestazione non distinguibile per gradi o per diversità di attitudini richieste, come, invece, avviene nelle carriere amministrative nelle quali il superiore gerarchico acquista la figura del « preposto » ed ha funzioni di vigilanza, oltre che intrinsecamente di maggiore responsabilità.

Su tali premesse i magistrati invocano il rinnovamento dei criteri che debbono governare il loro stato giuridico, nel senso che va abolita l'attuale struttura burocratica dell'Ordine giudiziario.

 L'Associazione Nazionale Magistrati, facendosi interprete di queste aspirazioni, ha avanzato, nei suoi congressi ed in altri recenti convegni, ripetute istanze per l'attuazione legislativa del principio programmatico costituzionale che « i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni » (art. 107 comma terzo).

 Tale principio postula, invero, che fra i magistrati non deve esserci differenza di grado, ma soltanto di funzione, ai fini della loro indipendenza, e che l'esigenza dei diversi gradi di giurisdizione non può inquadrarsi in un ordinamento gerarchico della Giustizia.

 I successivi gradi di giurisdizione costituiscono, infatti, una garanzia solo quando il sistema del riesame, diretto ad evitare gli errori attraverso il principio della posteriore prevalenza, sia inquadrato in un ordinamento non gerarchico.  I giudizi di impugnazione possono, cioè, costituire una garanzia contro gli errori giudiziari, solo in quanto basati sul principio che il riesame (totale o parziale) della causa, deve essere fatto da giudici posti sullo stesso piano morale e giuridico dei primi giudici.

 Se, invece, il riesame è affidato a giudici di grado superiore, secondo un ordinamento gerarchico della Giustizia, analogo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione, allora il giudice gerarchicamente inferiore, anziché procedere alla decisione in base alla sua intelligenza ed alla sua coscienza, cercherà di anticipare la decisione del giudice dell'impugnativa, rendendo inutile l'impugnativa stessa e svuotando l'esigenza dei diversi gradi di giurisdizione.

 E’ pertanto, imprescindibile la necessità di non far coincidere l'esercizio di funzioni superiori (nell'ordine della gerarchia processuale), ma non diverse sul piano ontologico, con una progressione che denota l'esistenza di una carriera.

 L'Ordine giudiziario deve, cioè, essere liberato dal concetto che all'esercizio di funzioni superiori nel senso sopradetto, debba coincidere una posizione gerarchica sovraordinata, poiché con tale sistema il precetto costituzionale resterebbe del tutto inoperante.

 Una volta affermata la inesistenza di una gerarchia nell'ambito del corpo dei magistrati, dovrebbe apparire del tutto naturale l'abolizione di ogni sistema di promozione il quale implichi una valutazione comparativa e ponga, quindi, gli interessati in quella condizione di disagio che si accompagna necessariamente alla comparazione.

 (omissis)

  

L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

Convocata il  26 aprile 1962, per iniziativa del Primo Presidente, d'intesa col Procuratore Generale, si è riunita in Assemblea Generale la Corte Suprema di Cassazione.  

L'adunanza è stata presieduta dal Primo Presidente, S. E. Silvio Tavolaro, con l'intervento del Procuratore Generale, S. E. Mario Comucci.

  L'ordine del giorno, approvato per acclamazione, è del seguente tenore:

 

La Corte Suprema dì Cassazione

  riunita in Assemblea Generale a termini degli  artt. 93 e segg dell'ordinamento giudiziario;  

preso atto che sono in corso davanti al Parlamento i lavori per la elaborazione di una riforma del sistema delle promozioni in Magistratura;  

rilevato che su una materia di tanta importanza è preciso dovere della Corte Suprema di Cassazione manifestare il suo pensiero, che si ispira alle reali esigenze del funzionamento del Supremo Consesso;  

richiamate le deliberazioni adottate sulla materia stessa nella precedente Assemblea Generale del 26 aprile 1957 (in Foro It. 1957, IV, 103, Ricciotti, La giustizia in castigo,Roma 1969, 131).

 

considerato  

che gli Organi di Giurisdizione - ed in particolare la Suprema Corte di Cassazione - hanno bisogno, per ragioni di efficienza e di prestigio, di Magistrati altamente qualificati per sapere, carattere, e maturità professionale, i quali si siano notevolmente distinti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 

che un generale livellamento della carriera dei Magistrati con progressione fondata soltanto su scrutini di anzianità apporterebbe conseguenze dannose all' Amministrazione della Giustizia, abbassando il tono dei Collegi giudicanti e favorendo la fuga dei migliori elementi verso altre carriere;

  che il sistema degli scrutini, a prescindere dalla possibilità di attuazione di altri sistemi, in tanto può rispondere all'esistenza della selezione, in quanto sia opportunamente graduato e differenziato;

  esprime il voto

  che la nuova legge  sulle, promozioni adotti un sistema articolato di selezione, che, contemperando le esigenze della media dei magistrati con la necessità che alle funzioni più elevate siano chiamati gli elementi che realmente eccellono, dia modo dì identificare con anticipazione tali elementi, attraverso un vaglio rigoroso.

  Il verbale della seduta è pubblicata sulla Rassegna dei Magistrati del 1962 (p 311 e segg.). Ad essa parteciparono  25 presidenti di sezione (su 32) 88 consiglieri della Corte (su 105), tutti i 5 avvocati generali 16 sostituti procuratori generali (su 21).  

assai simile  era l'ordine del giorno approvato da analoga Assemblea il 26 aprile 1957 e che riprendiamo dal libro di Ricciotti.

L'ordine del giorno affermava

« Che, nell'unità e nell’identità del potere giurisdizionale, la differenza di funzioni distingue tuttavia tra loro i magistrati, pur nell'indipendenza piena del loro ministero (art. 107 Costituzione);

che tale distinzione, corrispondente all'ordinamento processuale, non può non determinare, nell'ambito della magistratura, una scala di valori, la quale implica un progressivo perfezionamento tecnico professionale per le funzioni più elevate, maturato attraverso l'esperienza;

che con tale scala di valori è incompatibile ogni forma di livellamento contrastante altresì con l'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore la complessa valutazione relativa all'avanzamento dei magistrati, escludendo così una progressione meccanica per il mero decorso del tempo »; ed auspicava

« che possa elaborarsi un appropriato sistema di selezione che, accertando nel miglior modo le doti di preparazione, di maturità professionale e di carattere dei magistrati, li sottragga, per quanto possibile, all'ansia ricorrente delle prove con l'adozione di criteri di valutazione più concentrati sulla personalità complessiva, sul comportamento e sul contributo effettivo di qualificato lavoro dei giudici »".

 

COS’E’ LA ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE?

 

Le “assemblee generali” della Corte di Cassazione e delle Corti d’Appello sono  previste dagli artt. 93 e seguenti del R. D.  30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario).

La norma prevede che tali assemblee sono convocate dal Primo Presidente della Corte di Cassazione (o dal Presidente della Corte d’Appello) e ne fanno parte “tutte le sezioni della  Corte” e quindi tutti i magistrati addetti alla Corte stessa.

Le assemblee  possono riunirsi, come di consueto accade,  “per l’inaugurazione dell’anno giudiziario”, ed in tal caso hanno funzione meramente rituale e si limitano ad ascoltare  la relazione sull’amministrazione della giustizia letta dal Procuratore Generale.

La assemblea del 26 aprile 1962 era invece convocata per dare pareri al Governo su “disegni di legge o altre materie di pubblico interesse” e “per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno che interessano l’intero organo giudiziario”. Secondo alcuni (Maranini sul Corriere della Sera del 23 aprile 1962)  tale tipo di assemblea sarebbe stata soppressa con la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per la legittimità delle deliberazioni assunte in assemblee di questo genere è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della Corte. Quanto  “ai magistrati del pubblico ministero” essi “intervengono nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale”, che però ha diritto di voto solo sulle questioni di carattere generale, e non su quelle di “ordine e servizio interno” poiché essi non coinvolgono il suo ufficio.

A stretto rigore, sembrerebbe dall’art. 93 punto 2 del R.D. 12/1941 che i “pareri” possano essere pronunciati solo a seguito di una “richiesta” del Governo. Ma la –sia pur rara prassi- è in senso contrario, sia la assemblea del 1962, sia una precedente assemblea del 1957, sia la successiva assemblea del 23 aprile 1999 (come si vede non è certo un organo di frequente convocazione) sono state convocate motu proprio dal Primo Presidente, senza che il Ministro sollevasse obbiezioni (anzi alla assemblea del 23 aprile 1999 ha assistito il ministro compiacendosi per l’iniziativa).