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§1Mi
pare che i contributi riferiti considerino soprattutto l’alterità del
simbolo della Croce rispetto agli ordinamenti terreni, intesi come luogo
del potere. Alcuni sottolineano come il Crocefisso, quale segno
dell’accettazione di una sorte dolorosa per un fine più alto, riceve poco
apprezzamento dall’assetto sociale odierno in genere. Altri ripetono che
il Crocefisso è portato nei cuori dai credenti.
Al riguardo, vorrei partecipare alcune
riflessioni.
E’ evidente che, pur priva del sentimento
di orrore che ispirava ai pagani, la Croce evoca comunque una sorte dalla
quale naturaliter l’uomo rifugge; in ogni epoca si è dovuto perciò
predicare ed insegnare il perché della Passione di Cristo.
Ciò era reso evidente ai più (dico noi,
battezzati non teologi) dall’incentrarsi della religione cattolica sul
rito sacrificale della Messa. Il carattere sacrificale della Messa le
viene dall’essere la repraesentatio della Passione e Morte di NSGC,
come tutta la spiritualità dall’alto medioevo in poi ha notato. A fronte
di tanto, sono parziali le contemporanee descrizioni della Messa come
mistero pasquale, o sacrificio di lode, sono cose vere, ma raramente
completate dicendo che essa è un sacrificio espiatorio. Si tratta di un
carattere che è stato messo in ombra da recenti approcci teologici, dalla
conseguente predicazione e soprattutto dall’assetto liturgico nuovo
(Messale del 1970 e successive evoluzioni).
Cade, perciò, la ragione della
rappresentazione del Crocefisso, come a loro tempo fecero i seguaci di
Calvino.
Quanto all’onore sociale al Crocefisso,
perché di questo si parla, non dell’adorazione intima che è veramente di
foro interno, debbo notare che i Padri del tardo impero hanno scritto sul
fatto che il patibolo una volta infamante era divenuto vanto del diadema
dei re: essi erano contenti di tutto ciò, considerando come l’impero
romano fosse stato ordinato da Dio alla propagazione del Vangelo.
Comunque, il problema, così posto, è molto
intraecclesiale.
§2 Dal punto di vista dello Stato
italiano, la sua laicità è figlia della storia italiana durante e dopo
l’unificazione, ed è dunque tributaria di una specifico approccio
filosofico all’interpretazione del fenomeno religioso (quasi sempre di
impronta hegeliana).
Così vista, ma sono consapevole che vi
possono essere altre opzioni di interpretazione storica, mi pare
difficoltoso contemperare le due posizioni del rispetto dei sentimenti
della maggioranza degli Italiani, da un lato, e della neutralità religiosa
degli spazi pubblici, massime di quelli dell’educazione.
Gli Italiani praticano poco la religione
cattolica ma, per larghissimi numeri, amano che i loro figli ricevano i
sacramenti dell’iniziazione cristiana e li iscrivono all’ora di religione.
Molte ragioni si possono indicare, e fra loro, l’ affezione a riti cari
alle famiglie, la consapevolezza che il poco magistero di morale che si
fa, è fatto dalla Chiesa, i giudizi sulla stessa variegati ma comunque
migliori di quelli dati su altre istituzioni.
Fra le affezioni della maggioranza degli
Italiani, vi è quella al Crocefisso, che è di pietà soprattutto cattolica,
con quelle forme umane sofferenti sottolineate dalla spiritualità
francescana (e, dunque, almeno agli inizi, soprattutto italiana), e per
secoli offerte alla meditazione.
Al contrario, e qui non ravviso esistente
l’argomento di fatto dal quale muove il Tuo contributo, per quanti neghino
il sacrificio redentore di Cristo, la Croce è un peso ed un fastidio per
gli occhi e per l’anima.
Vedi San Leone Magno, sermo 8 de
passione domini: isti enim nihil in crucifixo Domino praeter
facinus suum cogitare potuerunt, habentes timorem, non quo fides vera
iustificatur, sed quo conscientia iniqua torquetur.
Non si può dire che gli Ebrei in generale
vedano in Cristo un giusto, poiché per molti di loro “volle farsi Dio”
(così l’addolorata madre di Edith Stein alla figlia che voleva
convertirsi).
La Croce non piace ai musulmani, perché,
ci si dice, vi vedono l’umiliazione di un profeta. Anche qui, non si
saprebbe però dire cosa credano effettivamente: la loro opinione sulla
morte di Cristo in croce sembra sia di tipo docetista (ovvero, Cristo in
croce non era il profeta Issah, ma un fantasma). Si deve constatare che,
negli stati islamici più rigorosi, l’ostensione della Croce non è permessa
in pubblico e negli edifici.
In ogni caso, l’israelita e l’islamica
sono confessioni a magistero diffuso, e non si riesce a fissare una
definitiva posizione.
In genere, però, gli appartenenti alle due
religioni vedono nell’affissione della Croce nei luoghi pubblici,
l’affermazione della confessione cattolica, come anche ha visto il giudice
aquilano, e non di una generica affezione all’umanità; per vedervi ciò,
bisogna essere reduci dell’Ottocento romantico e di certo modernismo, e
dunque appartenere alla cultura europea recente.
§3 Vengo alla decisione del giudice.
La ricognizione delle fonti e delle
vicende anche amministrative è molto ricca. Certo, la dottrina citata è
unilaterale, ma a mio avviso è forse quella più coerente con lo spirito
laico come storicamente manifestatosi in Italia.
Il punctum dolens mi pare sia lo
iato argomentativo fra la cessazione del principio confessionale e la
caducazione delle norme regolamentari che lo attuano. Anche a volere
riconoscere che quelle norme erano mosse dal desiderio politico di
permeare di cattolicità il regno d’Italia, il cessare di tale intento nel
governo e nello stato non può bastare a farle ritenere non più
applicabili; è un modo di interpretare le norme difforme dai criteri
fissati dalle preleggi.
Circa il rango della fonte, si è spesso
dubitato che i regolamenti di organizzazione del governo durante la
vigenza dello Statuto albertino, fossero veramente mere norme secondarie,
data una certa autonomia costituzionale dell’esecutivo, investito dal re;
lo ricordo perché mi è capitato di occuparmene in un contributo sull’ultrattività
di una causa di giustificazione (scriminante) contenuta nel regolamento di
servizio degli agenti di custodia (1937).
Diamo però per ammesso che i regolamenti
regi di organizzazioni siano fonti secondarie; il giudice non avrebbe
dovuto ritenerli abrogati perché caduto il principio generale che li
sorreggeva, ma avrebbe potuto formalmente disapplicare, ritenendoli in
violazione di una legge, come sempre può fare il giudice ordinario.
Ora, il giudice aquilano, per trovare la
legge violata dal regolamento ha voluto evocare principi dell’ordinamento
estratti da detti della Corte costituzionale (che ha fatto della laicità
un principio ultracostituzionale) ed ha così posto molto in alto e in una
zona vaga la legge violata dal regolamento dell’arredo scolastico.
Credo, invece, che se egli era convinto di
essere in presenza di una discriminazione religiosa, avrebbe dovuto
invocare l’articolo 44, testo unico dell’immigrazione: (la procedura era
già stata introdotta dalla legge 6 marzo 1992, articolo 40), il cui
presupposto è che il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produca una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Il giudice può, allora, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione. La competenza è del tribunale in
composizione monocratico.
Per il resto, l’ordinanza mi pare accurata
nell’esame delle legittimazione attive e passive e nel porsi il problema
del successivo giudizio di merito.
Riccardo Turrini Vita
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